1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno, sia subordinato che autonomo, in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 27. Se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 79, commessi dopo il 13 maggio 1991, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di un terzo della pena e, comunque, di almeno cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.